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Il web e le piattaforme che hanno permesso la nascita della new economy

La circostanza che viviamo immersi in un insieme di sistemi informatici e telematici, in quella che è stata definita l’era biomediatica, specialmente per i c.d. nativi digitali, ha ingenerato anche una scarsa consapevolezza delle conseguenze giuridiche delle attività svolte attraverso la Rete.

New Economy è la “cornice concettuale” di quella rivoluzione economica, in cui Internet avrebbe rischiarato di nuova luce ogni modello di ragionamento sull’evoluzione della società. Al suo interno è poi collocato il commercio elettronico. Da Internet e dalle sue configurazioni non è più possibile prescindere.

Il web è diventato la piattaforma che ha permesso la nascita di mercati e comparti nuovi, si tratta della matura riformulazione di principi tradizionali.

A mutare non è stato solo il modo di gestire gli affari e le transazioni commerciali, ma anche il ruolo del consumatore, il quale può disporre di possibilità di informazione molto più ampie e diventare anche parte attiva dei processi produttivi, grazie alle potenzialità di interazione del Web 2.0.

Il web è la piattaforma che permette anche l’incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto. Un innovativo strumento di finanziamento è l’equity crowdfunding, che è la realizzazione di un sogno per molte realtà. Interessante anche per le PMI che non riescono a ottenere credito dalle banche. Una valida alternativa di mercato ai venture capital. Il vantaggio per le imprese è che l’esito della raccolta dipende solo dalla valutazione sulla qualità del proprio business plan e non da fattori collaterali

Le startup in Italia aumentano, ma non crescono. Il problema potrebbe essere attribuibile alla loro qualità: idee non innovative o mancanza d’investimenti.

Il finanziamento collettivo si può riferire a iniziative di qualsiasi genere, dall’aiuto in occasione di tragedie umanitarie al sostegno all’arte e ai beni culturali, all’imprenditoria innovativa e alla ricerca scientifica.

L’ascesa del crowdfunding negli ultimi dieci anni deriva dal proliferare e dall’affermarsi di applicazioni web e di servizi mobile, condizioni che consentono a imprenditori, imprese e creativi di poter dialogare con la crowd per ottenere idee, raccogliere soldi e sollecitare input sul prodotto o servizio che hanno intenzione di proporre.

L’equity crowdfunding è un’evoluzione del crowdfunding tradizionale (raccolta di fondi online), che permette a una società di incassare finanziamenti online. Gli investitori che contribuiscono alla raccolta ottengono un titolo di partecipazione all’azienda, accedendo a tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che ne conseguono.

Il meccanismo dell’equity crowdfunding è simile a quello del crowdfunding normale. Un’azienda si presenta online sulle piattaforme apposite, spiega i suoi obiettivi e fissa il target di raccolta che dovrà essere raggiunto entro la fine della campagna.

Con il nuovo regolamento Consob, dal 3 gennaio, anche le Pmi tradizionali possono raccogliere fondi online sulle piattaforme di equity crowdfunding autorizzate in Italia.

Il rischio dal lato degli investitori è la possibilità di perdere soldi quando l’azienda finanziata non riesce a ottenere i risultati sperati. Bisogna considerare che la Consob vigila sulle piattaforme in sé e non sulle informazioni pubblicate dalle aziende.

I Millennials e le startup ormai guidano la rivoluzione tecnologica delle imprese a livello globale. Se in passato la reputazione di una società rappresentava il driver di attrattività più importante nella scelta dell’impiego lavorativo, oggi le nuove generazioni sono sempre più sedotte da aziende dove il rispetto delle opinioni e l’apertura a nuove idee permettono loro di sentirsi stimolati. Le startup descrivono a pieno questo tipo di cultura lavorativa e sono diventate dei veri a propri attrattori di talenti.

Oltre a quella appena esposta, esistono diverse tipologie di crowdfunding, distinte in base alla finalità per la quale si raccolgono le risorse finanziarie, oppure in relazione alla remunerazione prevista per i finanziatori del web:

–Il modello donation based, presume il finanziamento collettivo per donazione i sostenitori del progetto contribuiscono al medesimo finanziandolo senza aspettarsi un beneficio, sono spinti dall’attaccamento alla causa e dall’emotività che la campagna è riuscita a suscitare.

–il modello reward based, che prevede, in cambio di una donazione in denaro, una ricompensa non monetaria. A seconda se l’obiettivo di finanziamento è stato raggiunto o no le piattaforme di questo tipo seguono due dei seguenti schemi: Keep-it-all (tieni tutto) oppure All-or-nothing (tutto o niente).

Il finanziamento collettivo civico è uno dei tipi di raccolta che sta riscuotendo maggior successo. Un numero crescente di soggetti istituzionali come comuni, enti provinciali, municipalità ecc. se ne sta servendo per finanziare opere pubbliche e attività di restauro del tessuto urbano. Si tratta di un’economia che sta fondendo la cultura del web 2.0 con la finalità civica. Grazie al finanziamento civico alcune metropoli hanno realizzato importanti progetti.

– Il modello per prestito è un modello di finanziamento collettivo attraverso il quale persone fisiche e giuridiche possono decidere di prestarsi fondi reciprocamente, a un tasso di interesse più o meno alto, al fine di realizzare un progetto. In questo caso è definito anche peer to peer lending (P2P). Esiste anche una forma di finanziamento collettivo per prestito, definita invoice trading, in cui il prestito è garantito da fatture emesse da chi richiede i fondi.

– I modelli ibridi prevedono una commistione tra più modelli, esistono ad esempio modelli ibridi di ricompensa e donazione che costituiscono il cosiddetto modello chiamato per ricompensa/donazione, hanno il pregio di lasciare maggiore libertà ai sostenitori e la possibilità di intercettare il maggior numero di donatori al progettista.

L’attività di gestione di portali per il crowdfunding, inquadrabile nell’ambito dei servizi di investimento, è stata ricondotta alla “ricezione e trasmissione ordini”, pertanto oltre alle banche e alle imprese di investimento autorizzate (“gestori di diritto”), è stato consentito ai sensi dell’articolo 3 della MiFID, che l’attività fosse svolta anche da altri soggetti sottoposti ad autorizzazione e alla vigilanza della Consob (“gestori autorizzati”).

Il Decreto pertanto ha introdotto una disciplina speciale (nazionale) per i gestori di portali diversi dalle banche e dalle imprese di investimento, i quali devono essere iscritti nell’apposito registro tenuto dalla Consob, non possono detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza di terzi e devono trasmettere gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita degli strumenti finanziari esclusivamente a banche e imprese di investimento. L’iscrizione nel registro ha natura autorizzatoria, in quanto è subordinata alla sussistenza dei requisiti definiti dalla norma primaria e di quelli ulteriori, fra i quali quelli di onorabilità e professionalità, delegati alla potestà regolamentare della Consob.

Il ruolo delle piattaforme di crowdfunding è di concentrare su un portale on-line i progetti presentati dalle startup e l’interesse dei potenziali investitori, facilitando in questo modo la raccolta di capitale da parte dei primi.

I progetti che sono proposti sulle piattaforme di crowdfunding prevedono di norma un obiettivo, in termini di quantità di risorse, e una scadenza temporale entro la quale raccoglierle.

In merito ai costi delle operazioni di crowdfunding e alla remunerazione del gestore del portale si registrano comportamenti molto eterogenei. Alcuni portali trattengono una percentuale del capitale raccolto da ogni progetto di investimento, altri propongono servizi completamente gratuiti e si finanziano mediante le donazioni che i promotori dei diversi progetti vorranno

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